Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 67
1. La Regione esercita, tramite una propria struttura competente in materia di agricoltura, le funzioni spettanti al servizio fitosanitario regionale in base alla normativa statale ed europea di riferimento.
2. Sono trasferite alla Regione le funzioni in materia fitosanitaria svolte da ERSAF alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020” al fine di assicurarne un più efficace ed efficiente svolgimento.
3. Il servizio fitosanitario regionale designa i responsabili fitosanitari ufficiali in forma scritta definendo i controlli ufficiali, le altre attività ufficiali e i compiti correlati per cui la designazione è stata fatta. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari svolgono le funzioni di responsabili fitosanitari ufficiali secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, punto 33, del regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE (Regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari). Gli ispettori fitosanitari svolgono altresì le funzioni di certificatori secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, punto 26, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE.
3 bis. Il servizio fitosanitario individua modalità idonee per l’effettuazione di controlli sulle vendite a distanza di piante e prodotti vegetali, nei limiti della propria competenza territoriale e nel rispetto della normativa di cui al comma 1.(257)
4. La Regione può delegare a ERSAF e alla Fondazione Minoprio determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 29 e 31, comma 1, del regolamento n. 2017/625/UE. La Regione può altresì delegare a persone giuridiche o a persone fisiche individuate tramite procedure ad evidenza pubblica compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell’osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 31, comma 1, e agli articoli 30 e 31, comma 2, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia