Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 69
(Piano delle attività fitosanitarie)
1. La Giunta regionale approva il piano delle attività fitosanitarie con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competente; nel piano sono individuate le principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio, controllo, certificazione, di lotta obbligatoria, di informazione e divulgazione, le priorità d'intervento, nonché le relative previsioni finanziarie. Annualmente è approvato il relativo piano attuativo con decreto del dirigente competente.(259)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
259. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21e successivamente dall'art. 7, comma 1, lett. ff) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13 e dall'art. 7, comma 1, lett. gg) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia