Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 75 ter
(Strutture di vendita, assortimento merceologico e sanzioni)(266)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 59 della l.r. 12/2005, la superficie destinata all'esercizio dell'attività di vendita dei soli prodotti complementari all'attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare i mille metri quadrati.
2. Ai fini del presente titolo, l'imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie merceologiche:
a) prodotti agricoli e derivati quali piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse, fronde e fiori recisi, materiale da propagazione provenienti dalla propria azienda o da fornitori terzi;
b) prodotti complementari all'attività principale quali:
1. substrati colturali e prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendanti, concimi, terricci, cortecce, torbe, prodotti fitosanitari non professionali;
2. materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni e graticci;
3. materiali idonei a confezionare e decorare le piante e gli ambienti, anche per le festività religiose e civili, nonché i prodotti derivati;(267)
4. attrezzi e accessori per la gestione, la cura e la fruizione del verde in giardino e in casa;(268)
5. animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.
3. La Giunta regionale può approvare disposizioni di maggior dettaglio dell'elenco merceologico di cui al comma 2. Con la medesima deliberazione può stabilire, con riguardo ai prodotti di origine extra aziendale, soglie massime di vendita di tali prodotti al fine di valorizzare le produzioni florovivaistiche locali.
3 bis. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio oltre i limiti di fatturato di cui all'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001, per superfici superiori ai limiti di cui al comma 1 o anche avente ad oggetto categorie merceologiche diverse da quelle elencate al comma 2è soggetto all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 114/1998. (269)
3 ter. L'inosservanza delle disposizioni di maggior dettaglio di cui al comma 3, primo periodo, nonché l'inosservanza delle soglie massime di cui al comma 3, secondo periodo, comportano l'applicazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 5.000.(269)
3 quater. Le sanzioni di cui al comma 3 ter sono applicate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con relativo introito dei proventi.(269)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
267. Il numero è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2023, n. 7. Torna al richiamo nota
267. Il numero è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2023, n. 7. Torna al richiamo nota
268. Il numero è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 15 dicembre 2023, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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