Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 75 quinquies
1. La Regione, nel rispetto della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura):
a) riconosce l’apicoltura quale attività agricola fondamentale per la conservazione dell’ambiente, finalizzata a garantire l’impollinazione naturale necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le produzioni agricole e forestali;
2. La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia