Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 75 sexies
(Tavolo apistico regionale)(272)
1. Al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 75 quinquies, comma 1, è istituito il Tavolo apistico regionale. La Giunta regionale, con proprio atto definisce i criteri per la sua composizione, le modalità di funzionamento e i compiti.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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