Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 80
(Funzioni dei consorzi di bonifica)
1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione;
b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava). In caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta l'autorità competente può comunque dare seguito alle domande di concessione;(281)
f bis) espressione del parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') e relativi provvedimenti attuativi; in caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorità competente può comunque dare seguito alle attività finalizzate all'individuazione del reticolo;(282)
2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, tra cui in particolare la manutenzione diffusa del territorio, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.(283)
3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.
4. I consorzi provvedono altresì:
b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi; (284)
c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5.
5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.
6. I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado.
6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale.(285)
6 ter. Alle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 6 bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale alla Missione 16 - Programma 01 fino ad un importo massimo di euro 250.000,00 per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del comma 6 bis sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della Regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria. (285)
6 quater. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014), la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità.(285)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
284. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. fff) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia