Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 81
(Statuto dei consorzi di bonifica)
1. La Giunta regionale approva le linee guida per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, cui gli stessi devono adeguarsi al fine di uniformare le modalità di funzionamento degli organi di amministrazione e di gestione.
2. Lo statuto del consorzio adottato dal consiglio di amministrazione è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel burl e negli albi dei comuni del comprensorio consortile.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel burl possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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