Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 82
(Organi)
2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni. Con apposito regolamento regionale(287)è disciplinato il procedimento elettorale, garantendo:
d) l'elezione del presidente da parte del consiglio di amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti;
d bis) l’elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti;(288)
4. Il Consiglio regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica il revisore legale e un supplente, al fine di assicurare la necessaria continuità nell'attività di controllo, iscritti regolarmente nel registro dei revisori legali, con i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il supplente sostituisce il revisore legale, per il tempo necessario, in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente, il revisore legale è sostituito dal supplente fino alla nomina del nuovo revisore legale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale). Il revisore e il suo supplente vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale.(291)
4 bis. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico non può essere superiore a tre. A ciascuno di essi è corrisposta un'indennità annua di carica omnicomprensiva comunque non superiore a quella ordinaria spettante, in base alla normativa vigente, al sindaco di un comune con popolazione pari a diecimila abitanti.(292)
4 ter. I componenti del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al comma 4 bis, partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell’ufficio.(293)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
291. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ggg) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e successivamente sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. f) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4.
292. Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. f) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hhh) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia