Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 84
1. Tra i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti all'interno di un comprensorio omogeneo, delimitato ai sensi dell'articolo 78 sotto il profilo idrografico e idraulico, in cui non sia già stato costituito un consorzio di bonifica che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell'intero comprensorio, al fine di rendere più organici e coordinati gli interventi dell'attività irrigua, può essere costituito un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, disciplinato dall'articolo 863 del codice civile, in quanto applicabile.
2. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1 può essere assunta dai soggetti interessati nonché dalla Regione. La Giunta regionale delibera la costituzione di tali consorzi e ne approva gli statuti, elaborati in base alle linee guide approvate dalla Giunta regionale cui gli stessi devono adeguarsi. Gli statuti definiscono i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi e le norme di funzionamento.
3. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esercitano, nell'ambito dei piani di riordino irriguo, la funzione di vigilanza e coordinamento dell'attività dei consorzi che ne fanno parte e possono altresì stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
295. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 1, comma 1, lett. jjj) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia