Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 87
(Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
2. Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce:
a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
d) le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con i tempi e le risorse di massima necessari;
e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
3. La Giunta regionale predispone la proposta del piano di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione per estratto nel burl e, prima dell'invio al Consiglio regionale, la sottopone al parere dei consorzi di bonifica e degli altri enti pubblici interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione.(299)
4. Il piano di cui al comma 1è attuato mediante programmi triennali dell'attività di bonifica e irrigazione approvati dalla Giunta regionale e aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.
5. Nell'elaborazione e attuazione della attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, previa acquisizione delle parti dei piani e programmi regionali e comprensoriali relative alle opere di cui all'articolo 77.
6. La Giunta regionale autorizza i consorzi di bonifica a eseguire interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta motivata degli interessati e a seguito di sopralluogo degli uffici regionali competenti.(300)
7. La Giunta regionale può attuare, tramite concessione ai soggetti di cui al presente titolo, progetti speciali anche in deroga al piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali. L'approvazione di tali progetti segue la procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 90 e costituisce variante al piano. I progetti speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di interesse generale di più comprensori di bonifica.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
299. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. kkk) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
300. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. lll) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia