Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 90
(Contributi consortili)
1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedimentali deliberati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentita la competente commissione consiliare, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione previste dal piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 88 e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza. Il piano è adottato dal consorzio di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 88, sentito il parere dei comuni interessati, ed è approvato dalla Giunta regionale entro i successivi centottanta giorni.(302)
1 bis. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione del piano di cui al comma 1è contestuale alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuenza nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica. La pubblicazione della deliberazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.(303)
1 ter. I benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici possono riguardare un solo immobile oppure una pluralità di immobili presenti nel comprensorio di bonifica e irrigazione. I benefici, in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:(303)
a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica nonché dalle opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;
b) di difesa idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati;
1 quater. I benefici derivanti dalla attività di bonifica di cui al comma 1 ter, lettera d), possono essere a favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce.(303)
2. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.
3. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.
3 bis. I consorzi di bonifica possono prevedere, a decorrere dall’anno 2018, misure finalizzate a favorire il pagamento del contributo consortile mediante domiciliazione bancaria.(304)
4. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.
5. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi anche se depurati è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.
6. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1. Non può essere determinato un importo minimo di contribuenza. I contributi annuali inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell’arco di un quinquennio, risultino superiori all’importo fissato per tale soglia. La procedura di riscossione dei contributi inferiori alla soglia di economicità di cui al precedente periodo è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024).(305)
7. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizza a qualsiasi titolo e uso acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali e acque sotterranee e alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli.
8. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi.
9. Gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque di origine meteorica trovano recapito nel sistema scolante del relativo consorzio di bonifica tramite la fognatura bianca o mista, il contributo di bonifica è assolto dal proprietario dell'immobile e può essere riscosso anche a mezzo del gestore d'ambito del servizio idrico integrato, previa stipula della convenzione di cui al comma 3; i proprietari degli immobili mantengono, in ogni caso, il diritto di elettorato attivo e passivo. Il contributo relativo alla frazione di acque reflue domestiche e acque reflue industriali, di cui all'articolo 74 del d.lgs. 152/2006, è assolto dal titolare dello scarico ai sensi dei commi 7 e 8.(306)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
302. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19e successivamente modificato dall'art. 10, comma 11, lett. f) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, dall'art. 10, comma 11, lett. g) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, dall'art. 10, comma 11, lett. h) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 , dall'art. 10, comma 11, lett. i) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 e dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia