Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 90 bis
1. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica, previa convenzione, la realizzazione e la relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all'articolo 77 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua). Il consorzio determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, li individua nel piano di classificazione di cui all'articolo 90 e provvede alle relative attività di riscossione e di introito. Le somme introitate sono destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere e degli impianti da parte del consorzio, fatte salve le spese sostenute dal consorzio per l'individuazione degli oneri.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia