Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 91
(Piano di riordino irriguo)
1. I consorzi di bonifica provvedono all'adozione e alla conseguente attuazione del piano di riordino irriguo.(308)
2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino irriguo, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Il piano si intende approvato qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.
3. Ai fini del comma 2 la Regione, nel rispetto della legislazione vigente e nell'ambito delle specifiche competenze in materia, approva i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano di riordino irriguo.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano di riordino irriguo.
5. Nell'ambito del riordino irriguo, allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle opere e per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali irrigui è assoggettato a contributo ordinario in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese per l'attuazione e la gestione delle opere irrigue.
6. Nei comprensori ove si attui il piano di riordino irriguo e siano presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in base ad antichi titoli, il consorzio competente per territorio redige per l'intero comprensorio, o per singoli settori di esso, il piano di riordino delle utenze idriche contenente, oltre agli interventi intesi a razionalizzare la distribuzione idrica, l'elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle utenze idriche. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
308. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mmm) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia