Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 91 quater
1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione in cui il fabbisogno idrico necessario allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole è superiore rispetto alle risorse idriche disponibili sulla base degli usi concessi o in corso di regolarizzazione o riconoscimento e laddove risultano presenti situazioni che necessitano di interventi per la difesa idraulica e idrogeologica al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi stabiliti nelle pianificazioni regionale, provinciale, metropolitana e comunale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’adozione del provvedimento previsto all’articolo 91 ter, comma 1, individua gli ambiti già previsti nei vigenti piani provinciali delle cave, nonché le cave esaurite, dismesse o abbandonate non ricomprese nei piani provinciali delle cave e non già recuperate, potenzialmente idonei alla realizzazione di bacini idrici per l’accumulo di acque meteoriche o di acque di laminazione delle piene, da destinare all’uso irriguo o alla difesa idrogeologica anche mediante la realizzazione di idonei collegamenti idraulici alla rete scolante naturale. L'individuazione di tali ambiti costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.(312)
2. Nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui al comma 1 il recupero delle aree previste dalla pianificazione dell’attività estrattiva avviene prioritariamente mediante la realizzazione di bacini idrici finalizzati all’accumulo diretto di acque meteoriche, raccolte ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente dalle derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento, tramite la rete idraulica e le canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare allo scopo, senza che ciò possa comportare un incremento dei prelievi e delle portate assentite a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
3. Ferma restando l’applicazione della disciplina regionale in materia di attività estrattive, la modalità di recupero delle aree previste nei piani provinciali delle cave può essere modificata, previa variante del relativo piano, ai fini della realizzazione, sotto il piano campagna, di bacini per l’accumulo diretto di acque meteoriche, raccolte ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.p.r. 238/1999 e per lo stoccaggio temporaneo di risorsa idrica proveniente dalle derivazioni concesse o in corso di regolarizzazione o riconoscimento tramite la rete idraulica e le canalizzazioni irrigue già esistenti o da adeguare allo scopo, senza che ciò possa comportare un incremento dei prelievi e delle portate assentite a norma del r.d. 1775/1933.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
312. Il comma è stato modificato dall'art. 42, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 6 e dall'art. 42, comma 1, lett. e) della l.r. 6 giugno 2019, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia