Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 95
(Finanziamenti regionali)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, per l'attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per la realizzazione delle tipologie di opere di cui all'articolo 77 previste dai piani e programmi medesimi, la Regione concorre con contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 79.(320)
2. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 nella misura del 90 per cento per:
a) opere di pronto intervento;
b) opere di esclusivo carattere ambientale.
3. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 fino al massimo del 90 per cento per l'esecuzione di opere idrauliche e irrigue primarie e secondarie o di altra natura che inducano comunque un sostanziale miglioramento anche indiretto sull'assetto generale della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale.
4. La Giunta regionale delibera altresì il concorso finanziario:
a) fino al massimo del 80 per cento della spesa ammissibile per la manutenzione delle opere di rilevante interesse comprensoriale;
b) fino al massimo del 60 per cento della spesa ammissibile per:
1) gli oneri derivanti dal sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario di cui all'articolo 77, comma 4;
2) la redazione dei piani di riordino irriguo di cui all'articolo 91 e dei piani comprensoriali di cui all'articolo 88;
3) l'esecuzione delle opere di competenza dei privati di cui all'articolo 86, comma 4;
4) le spese tecnico-organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio di nuovi uffici di cui all'articolo 92, comma 3.
5. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese degli enti di cui all'articolo 79 per la realizzazione delle azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo, riconducibili alle finalità istituzionali degli stessi enti, relative alla bonifica e irrigazione dei rispettivi comprensori di appartenenza e può, altresì, contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la realizzazione delle attività di indagine propedeutiche e di applicazione operativa alla classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese per attività programmatorie, divulgative, promozionali, di studio e per la costituzione di apposite strutture volte al raccordo per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale o sovra-comprensoriale per le finalità istituzionali degli enti di cui all'articolo 79, effettuate o da effettuare tramite l’URBIM o, ove costituite, tramite altre associazioni dei consorzi di bonifica.(321)
5 bis. Nel concorso finanziario alla spesa ritenuta ammissibile di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera a), vengono riconosciute anche le spese per il personale dei consorzi impiegato nelle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo. L'entità massima, la modulazione e le modalità di rendicontazione di tali spese sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).(322)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
320. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ooo) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
321. Il comma è stato sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
322. Il comma è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. i) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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