Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 97
2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:
a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.
4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
323. L'articolo è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. ff) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia