Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 102
(Ispettorati micologici)
1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell’ambito dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle Agenzie di tutela della salute (ATS), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.(330)
1 bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell’agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di micologo, di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale.(331)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia