Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 105
(Vendita dei funghi epigei freschi)
1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle ATS.(335)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
335. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3e successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia