Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 110
(Sanzioni)
1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:(339)
b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;(341)
1 bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un’ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.(344)
2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1 bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.(345)
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:
a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione;(347)
a bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell’attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;(348)
5 bis. L’utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 101è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.(349)
5 ter. Le sanzioni sono irrogate ed introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.(350)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
343. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. p), numero 1) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.
347. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. p), numero 2) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.
348. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. p), numero 3) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.
349. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. p), numero 4) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.
350. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16 e successivamente modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia