Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 114
1. Ai fini del presente capo:
b) la raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
c) le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;
d) le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all’apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
354. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. qqq) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia