Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 116
(Modalità di raccolta dei tartufi e divieti)
1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985.
2. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.(359)
3. E' fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.
4. Sono vietate:
a) la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell’elenco delle specie ammesse al commercio;(360)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
359. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 1) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.
360. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 2) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia