Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 117
(Calendari di raccolta)
1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.
2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegate cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.
3. La provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.(362)(5)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia