Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 121
1. L’idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d’esame da tenersi presso la provincia di Sondrio, per i candidati residenti nel relativo territorio, e presso la Regione per i candidati residenti nel restante territorio regionale. I non residenti nella Regione possono sostenere l’esame presso la provincia di Sondrio o la Regione.(367)
2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi, nonché sulla conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.
4. Le commissioni d'esame, costituite presso gli uffici territoriali regionali e la Provincia di Sondrio con decreto del dirigente competente, sono composte da:(368)
a) un dirigente regionale o della provincia di Sondrio competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente;(369)
b) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie individuati dalla provincia di Sondrio o dalla Regione preferibilmente fra i dipendenti della pubblica amministrazione.(370)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale.(372)
7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla tesoreria della provincia di Sondrio o alla tesoreria regionale, a titolo di rimborso spese.(373)
8. La Regione, la provincia di Sondrio, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità.(374)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
368. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3 e dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
370. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. sss) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e successivamente modificata dall'art. 2, comma 4, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
371. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. ttt) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia