Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 130.1
(Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali – attuazione della normativa statale)(382)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare una o più deliberazioni con cui disciplinare, per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, l’attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali in applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee).
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia