Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 130.1
(Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali – attuazione della normativa statale)(382)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare una o più deliberazioni con cui disciplinare, per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, l’attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali in applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee).
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
382. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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