Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 130 ter
1. Ai sensi dell’articolo 85 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, il produttore ha l’obbligo di estirpare a sue spese le superfici vitate abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998. L’estirpazione non fa sorgere i corrispondenti diritti di impianto e le relative superfici non sono ammissibili a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. Ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, nelle more dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui al comma 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici vitate abusivamente possono avere una delle destinazioni di seguito tassativamente elencate:
c) vendemmia verde di cui all’articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a spese del produttore.
3. Il produttore, nelle more dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui al comma 1, comunica ogni anno alla provincia di Sondrio, se le superfici vitate si trovano nel relativo territorio, o alla Regione negli altri casi l’intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le indicazioni definite dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.(386)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia