Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 130 sexies
(Disposizioni di attuazione)(392)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente titolo, con proprio provvedimento, determina:
a) le modalità procedurali di attuazione dell’articolo 130 ter;
b) i termini e le modalità applicative per le procedure sanzionatorie di cui all’articolo 130 quinquies.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
392. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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