Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 130 septies
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) può adottare provvedimenti volti a conseguire l’equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine (DO) o a indicazione geografica (IG).
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa Giunta regionale;
b) escludono temporaneamente la possibilità d’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della relativa DO o IG o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;
3. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle DO o delle IG oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1:
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
394. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 4e successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. mm) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia