Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 130 septies
(Controllo del potenziale produttivo viticolo)(394)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) può adottare provvedimenti volti a conseguire l’equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine (DO) o a indicazione geografica (IG).
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa Giunta regionale;
b) escludono temporaneamente la possibilità d’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della relativa DO o IG o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;
c) hanno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca, di modifica o di proroga, previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui alla lettera a).
3. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle DO o delle IG oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1:
a) l’estirpazione e il successivo reimpianto, all’interno delle relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzione di uve atte a dare vini a medesime denominazioni di origine o indicazioni geografiche alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi;
b) le autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa data.
4. E’ facoltà dei consorzi di tutela proporre di stabilire un limite massimo di utilizzo delle autorizzazioni acquisite, che non può essere comunque inferiore a un ettaro per azienda.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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