Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 130 nonies
(Vigilanza)(396)(5)
1. L’attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi di azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di deroghe, e delle linee guida è esercitata dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; agli stessi enti compete l’accertamento delle violazioni.(397)
2. L’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza degli obblighi connessi al trasporto degli effluenti di allevamento tra imprese agricole o tra imprese agricole e centri di trattamento è esercitata dai comuni a cui competono l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni.
3. Sono fatte comunque salve le competenze in materia sanitaria e ambientale attribuite dall’ordinamento.
4. L’irrogazione delle sanzioni relative all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 compete alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.(398)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
397. Il comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 7, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
398. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 7, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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