Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 130 nonies
1. L’attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi di azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di deroghe, e delle linee guida è esercitata dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; agli stessi enti compete l’accertamento delle violazioni.(397)
2. L’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza degli obblighi connessi al trasporto degli effluenti di allevamento tra imprese agricole o tra imprese agricole e centri di trattamento è esercitata dai comuni a cui competono l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia