Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 133
(Diritti esclusivi di pesca)(5)
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.(408)
2. Il diritto esclusivo di pesca è esercitato dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo nell'interesse della comunità.
3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato dai soggetti di cui al comma 2 alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.(409)
4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio elaborano un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affidano l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.(410)
5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le rispettive consulte della pesca, espropriano, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.(411)
6. L'indennità di esproprio è determinata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio per l'esercizio del diritto.(412)
7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio.(413)
8. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 138 la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data di avvio dello stesso procedimento di esproprio.(414)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
408. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. f) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
409. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. g) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
410. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
411. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. i) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
412. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. j) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
413. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
414. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. l) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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