Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 136
(Associazioni piscatorie dilettantistiche ricreative qualificate)(436)
1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti ricreativi operanti sul territorio regionale che:(437)
a) siano costituite mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;
b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia;(438)
c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;
d) perseguano i seguenti scopi:
1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;
3) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 138;(439)
4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica ricreativa e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;(440)
5) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio alle attività di gestione delle acque;(441)
6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.
2. La qualificazione è attribuita con decreto del dirigente competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al comma 1.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
436. La rubrica è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. n) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
437. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. o) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
438. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. p) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
439. Il numero è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. u) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
440. Il numero è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
441. Il numero è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. v) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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