Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 136
1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti ricreativi operanti sul territorio regionale che:(437)
b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia;(438)
d) perseguano i seguenti scopi:
2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;
3) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 138;(439)
4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica ricreativa e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;(440)
5) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio alle attività di gestione delle acque;(441)
2. La qualificazione è attribuita con decreto del dirigente competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al comma 1.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
436. La rubrica è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. n) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
438. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. p) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
440. Il numero è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia