Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 137
(Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)
1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.
2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole e abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca sono classificate di tipo A e in tali acque è ammessa la pesca professionale.(442)
3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole sono classificate di tipo B e in tali acque è ammessa esclusivamente la pesca dilettantistica.(443)
4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C e in tali acque è ammessa esclusivamente la pesca dilettantistica.(443)
5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.
6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica ricreativa.(444)
7. La provincia di Sondrio provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio. La Regione provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C in tutti gli altri casi.(445)(5)
9. La classificazione delle acque operata dalla provincia di Sondrio è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dall’approvazione.(447)
10. Con regolamento regionale sono classificate le acque e disciplinate le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con le regioni confinanti.(448)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
442. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. q) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
443. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. r) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
444. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
445. Il comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 8, lett. w) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
446. Il comma è stato abrogato dall’art. 2, comma 8, lett. x) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
447. Il comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 8, lett. y) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
448. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. z) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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