Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 138 bis
1. In tutte le acque di tipo A della Regione ove è consentita l'attività di pesca professionale esercitata secondo gli specifici regolamenti di bacino e svolta da operatori in possesso di regolare licenza di pesca di tipo A, l'operatore della pesca professionale è tenuto al mantenimento di un libretto del pescato. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di compilazione del libretto e le procedure di redazione e distribuzione del medesimo.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia