Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 138 ter(485)
(Libretto segna catture digitale del pescato)
1. È istituito il libretto segna catture digitale del pescato. In tutte le acque di tipo A e di tipo B della regione ove è consentita l’attività di pesca, i pescatori autorizzati sono tenuti all’utilizzo del libretto segna catture digitale.
2. La compilazione del libretto segna catture digitale è effettuata per i pescatori professionisti alternativamente prima dello sbarco, prima del trasbordo, presso il porto di sbarco e in ogni caso prima del caricamento su qualsiasi mezzo di trasporto; per i pescatori dilettanti ricreativi dopo ogni cattura e prima di riprendere la pesca.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali”, la Giunta regionale provvede al rilascio e alla distribuzione del libretto segna catture digitale, stabilendo, con contestuale deliberazione, le modalità di utilizzo e di compilazione.
4. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2028 i libretti di cui all’articolo 138 bis e al presente articolo sono considerati equivalenti ad ogni effetto di legge. Dal 1° gennaio 2029, l’utilizzo del libretto segna catture digitale è obbligatorio in via esclusiva e cessa la validità del libretto di cui all’articolo 138 bis.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
485. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2026, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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