Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 139
(Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)(5)
1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.
2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale sono costituite da tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.(462)
3. Le zone di tutela ittica sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione e al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.(463)
4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di cui ai commi 2 e 3 in deroga ai criteri stabiliti rispettivamente dal piano ittico regionale, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera a), punto 8, e dal piano ittico della stessa provincia.(464)
5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità e urgenza i predetti limiti e divieti di pesca dalla provincia di Sondrio nelle acque di sua competenza con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla Regione.(465)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, possono consentire l'esercizio della pesca dilettantistica ricreativa esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.(466)
7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, al fine di tutelare specie ittiche autoctone, intervengono con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.(467)
8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.(468)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
462. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. mm) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 , dall’art. 2, comma 8, lett. nn) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 13, comma 1, lett. y) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
463. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. oo) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 , dall’art. 2, comma 8, lett. pp) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 13, comma 1, lett. z) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
464. Il comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 8, lett. qq) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e ulteriormente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.
466. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. ss) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 13, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia