Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 141
1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono a inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:(474)
a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale delle specie ittiche; il concessionario può assolvere a tale obbligo ittiogenico tramite versamento in denaro all'ente competente della gestione ittica oppure mediante semina diretta di ittiofauna o progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone;(475)
3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici competenti in materia di pesca della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio copia delle concessioni e dei disciplinari. Gli uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione.(476)
4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.
5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.(477)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, entro la data di inizio dei lavori, impartiscono all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguire a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.(478)
7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta deve essere recuperata e immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.(479)
8. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto a interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione all'ente competente per territorio.(480)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia