Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 144 bis
(Tavolo regionale della pesca sportiva – Tavolo Blu)(516)
1. È istituito presso la direzione generale competente in materia di pesca il Tavolo regionale della pesca sportiva, denominato “Tavolo Blu”.
2. Il Tavolo Blu è composto:
a) dall’assessore regionale competente in materia di pesca, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate dalla Giunta regionale sulla base di criteri di rappresentatività, diffusione territoriale ed effettiva attività svolta.
3. Il Tavolo Blu:
a) propone annualmente le priorità di intervento e le modalità di impiego delle risorse derivanti dal contributo regionale di scopo destinato alla pesca sportiva;
b) esprime parere sugli interventi finanziati con le risorse del fondo regionale per la pesca sportiva;
c) monitora l’attuazione degli interventi e formula proposte alla Giunta regionale per il miglioramento delle politiche regionali in materia di tutela e valorizzazione della pesca sportiva.
4. La Giunta regionale approva con propria deliberazione il piano annuale di riparto delle risorse del fondo regionale per la pesca sportiva.
5. Le risorse del fondo sono destinate esclusivamente a:
a) tutela e incremento del patrimonio ittico;
b) ripopolamenti ittici;
c) riqualificazione e manutenzione degli habitat acquatici;
d) contenimento delle specie ittiche invasive;
e) vigilanza ittica;
f) educazione ambientale e promozione della pesca sportiva;
g) studi, monitoraggi e progetti finalizzati alla tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.
6. La partecipazione al Tavolo Blu è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese
7. La Giunta regionale disciplina, le modalità di funzionamento del Tavolo Blu.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
516. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2026, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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