Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 144 ter
(Contributo regionale integrativo per la pesca sportiva) (517)
1. Per l’anno 2027, in via sperimentale, è istituito un contributo regionale integrativo pari a euro 10,00 a carico dei soggetti tenuti al versamento della tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca sportiva.
2. Il contributo è versato con le medesime modalità previste per la tassa di concessione regionale.
3. Il gettito derivante dal contributo per l’anno 2027 copre la spesa del Fondo regionale per la pesca sportiva destinata al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 144 bis.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
517. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b), della l.r. 7 agosto 2026, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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