Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 146
1. È vietato:
a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;
g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;
h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche;(493)
m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;
n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;
p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza con o senza mulinello, a una distanza inferiore a quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
2. Altri divieti particolari possono essere disposti, anche per periodi limitati, per le acque di competenza, dalla Regione e, sentita la direzione regionale competente, dalla provincia di Sondrio.(494)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia