Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
(Segnalazioni delle reti da pesca)
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dell’attività subacquea, ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello di dimensioni minime di 25 x 25 centimetri, di colore giallo, recante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo.
2. Il regolamento di cui all’articolo 149, comma 2, definisce le modalità di apposizione e di posizionamento dei gavitelli, nonché ogni ulteriore prescrizione tecnica necessaria ad assicurarne la visibilità e l’efficacia ai fini della sicurezza.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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