Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 148
(Vigilanza)(5)
1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente titolo e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete, altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti di cui all'articolo 133.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 136, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.
4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. La provincia, in caso di violazioni delle norme del presente titolo commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.
6. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che devono assicurarne l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.
7. Le somme eventualmente spettanti alla Regione e alla provincia di Sondrio a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono introitate dagli stessi enti e destinate ai ripopolamenti ittici e a interventi di ripristino degli ambienti acquatici.(505)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
505. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. ppp) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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