Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 149
(Disposizioni finali)
1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.
2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento disciplina:
a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
b) le modalità di pesca professionale consentita nelle acque di tipo A;(506)
c) le acque pubbliche in disponibilità private;
d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;
e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica ricreativa, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata.(507)
f bis) (508)
3. Il regolamento di cui al comma 2 determina i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee e ne definisce i confini geografici.(509)
4. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto del presente titolo, la ha catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
506. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. bb) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
507. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
508. La lettera è stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
509. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. cc) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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