Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 149
(Disposizioni finali)
1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.
2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento disciplina:
a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;
e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica ricreativa, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata.(507)
3. Il regolamento di cui al comma 2 determina i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee e ne definisce i confini geografici.(509)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
506. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. bb) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
507. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia