Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 150
1. La Regione, nell'ambito delle finalità definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo:
a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita;
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia