Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 150
(Multifunzionalità dell'azienda agricola)(511)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo:
a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita;
b) il recupero del patrimonio rurale edilizio regionale abbandonato o dismesso e la tutela del paesaggio;
c) la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tipici e tradizionali, delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità e biologiche e delle connesse tradizioni enogastronomiche anche attraverso lo sviluppo di attività didattiche, divulgative e sociali.
2. Nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori agricoli.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
511. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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