Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 152
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.
2. La certificazione di cui al comma 1è rilasciata dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e dalla Regione per la restante parte del territorio in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 163.
3. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo impiegato nell'attività agricola nel medesimo periodo.
4. In caso di modifiche aziendali tali da rendere prevalente l'attività agrituristica su quella agricola l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che può fissare un termine, non superiore a tre mesi, entro cui provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o, in alternativa, richiedere la variazione del certificato stesso. Se le modifiche sono dovute a espropriazioni per pubblica utilità o ad altre cause di forza maggiore il termine di cui al periodo precedente può essere aumentato fino a dodici mesi.
4 bis. In caso di omessa o non tempestiva comunicazione di modifiche aziendali che hanno reso prevalente l’attività agrituristica su quella agricola o in caso di mancato rispristino delle condizioni per la validità del certificato di connessione entro il termine previsto al comma 4 il certificato di connessione decade. (519)
4 ter. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis si considera tempestiva la comunicazione che viene data entra trenta giorni dal verificarsi delle modifiche aziendali.(519)
7. L'esercizio di attività agrituristiche non è consentito a coloro i quali versano nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 96/2006.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
518. .L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia