Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 153
1. Gli operatori agrituristici presentano allo sportello unico del comune in cui hanno sede gli immobili da utilizzare per lo svolgimento dell'attività una SCIA attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Il comune trasmette copia della SCIA alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio e all'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio. Nella SCIA sono specificate le attività riportate nel certificato di connessione che si intendono esercitare con i relativi limiti e i periodi di apertura dell'azienda agrituristica.(522)
3. In caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e della partita IVA l'operatore agrituristico richiede entro sessanta giorni alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'emissione di un nuovo certificato di connessione e presenta una nuova SCIA al comune.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia