Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 156
1. L'operatore agrituristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda.
2. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, identificate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento;
b) prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), prodotti agroalimentari tradizionali lombardi (PAT), acque minerali di fonti situate in Lombardia e prodotti acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l’azienda agrituristica, anche di altre Regioni.(533)
3. Sono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale nel rispetto della normativa vigente, utilizzate conformemente a quanto disposto dalla disciplina sull'immissione in commercio e sull'igiene degli alimenti.
3 bis. Sono altresì assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all’etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del Regolamento (UE) 1760/2000 e del Regolamento (UE) 653/2014.(534)
4. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), è pari, in valore, ad almeno l'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati nel corso dell'anno. Nel restante venti per cento non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni. Il divieto di utilizzare prodotti ittici di provenienza marina non si applica nel solo caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali.(535)
4 bis. Per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna come identificate dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, Allegato B, nell’ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati possono essere ricompresi i prodotti di montagna di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e al regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, (Regolamento delegato che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità“prodotto di montagna”) anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde.(536)
5. Nell'ambito del servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni deve essere garantito un apporto di prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), non inferiore al quaranta per cento.
6. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico la carta di provenienza dei prodotti serviti di cui al comma 2, lettere a) e b), inclusi i vini.
7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente, non è possibile rispettare le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che, svolte le necessarie verifiche, può concedere una deroga limitata all'annualità nella quale si è verificata la causa di forza maggiore.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
533. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11e successivamente dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22. La lettera è stata ulteriormente modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
535. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11e successivamente dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia