Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 158
1. Sono riservati esclusivamente alle aziende agricole in cui si svolgono attività agrituristiche l'uso della denominazione 'agriturismo' e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare le aziende agrituristiche, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato dagli operatori agrituristici.(540)
3. Tutte le aziende agrituristiche, oltre il marchio di cui al comma 2, utilizzano il marchio nazionale dell'agriturismo di cui all'allegato C del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche). Le aziende che offrono il servizio di alloggio espongono, in aggiunta al marchio nazionale, la classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96).(541)
4. All’ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall’esterno devono essere apposti almeno un cartello indicante il marchio di cui al comma 2, corredato della denominazione dell’azienda agrituristica e dell’indicazione dei servizi offerti, e almeno un cartello con il marchio di cui al comma 3. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l'esercizio dell'attività possono essere posti sulle vie di accesso dell'azienda agrituristica, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio.(542)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
539. .L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.
541. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) e lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23e successivamente dall'art. 5, comma 2, lett. j) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia