Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 160 bis
(Oleoturismo) (547)
1. La Regione promuove l’oleoturismo secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), quale aspetto della multifunzionalità dell’azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica”, l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l’organizzazione dell’attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.
2. Possono iscriversi nell’elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che hanno presentato la SCIA relativa all’attività oleoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.
3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all’ATS competente per territorio.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono esercitate dagli enti competenti individuati all’articolo 161.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
547. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. l) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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