Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 161
(Controlli)(548)
1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all'attività svolta secondo quanto riportato nel certificato di connessione.(549)
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l'azienda agrituristica per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
548. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11. Torna al richiamo nota
549. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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