Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 163
(Regolamento di attuazione)(557)
1. Il regolamento di attuazione del presente titolo definisce:
a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e le attività agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro, tenuto conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;
b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto dell'offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali;
c) i criteri, gli obblighi e i vincoli specifici relativi alle diverse attività agrituristiche;
e) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esercizio di attività agrituristiche;
f) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche;
g) i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività didattica, le modalità di svolgimento di tale attività e i relativi obblighi, le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, le modalità di tenuta dell'elenco stesso, gli obblighi da osservare per il mantenimento dell'iscrizione, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento;
h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da pescatori professionisti;
i) le modalità di svolgimento dei controlli e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;
j) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione al presente titolo.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
557. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11. Torna al richiamo nota
558. La lettera è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. l) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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