Legge Regionale 
   5 dicembre 2008 
  , n. 31
  
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 163
    
    
      
      
      1. Il regolamento di attuazione del presente titolo definisce:
  a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e le attività agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro, tenuto conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole; 
b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto dell'offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali; 
e) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esercizio di attività agrituristiche;
g)  i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività didattica, le modalità di svolgimento di tale attività e i relativi obblighi, le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, le modalità di tenuta dell'elenco stesso, gli obblighi da osservare per il mantenimento dell'iscrizione, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento;
NOTE:
  
    
    1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
  
  

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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