Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
1. Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023” volte ad accertare l’esistenza e l’estensione degli usi civici si concludono con un provvedimento di accertamento.
2. I procedimenti relativi a richieste riguardanti le fattispecie di cui all’alinea del comma 2 bis dell’articolo 165 in corso alla data di cui al comma 1 del presente articolo e quelli avviati a seguito di richieste presentate successivamente a tale data e prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 165 si concludono in base alle disposizioni del regolamento stesso.(566)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
565. La rubrica è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia