Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 167(562)
(Disposizioni transitorie e finali)(565)
1. Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023” volte ad accertare l’esistenza e l’estensione degli usi civici si concludono con un provvedimento di accertamento.
2. I procedimenti relativi a richieste riguardanti le fattispecie di cui all’alinea del comma 2 bis dell’articolo 165 in corso alla data di cui al comma 1 del presente articolo e quelli avviati a seguito di richieste presentate successivamente a tale data e prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 165 si concludono in base alle disposizioni del regolamento stesso.(566)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
565. La rubrica è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
566. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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